Perché come e quando aderire
Aderendo a Fondo Dirigenti PMI le aziende dispongono, senza alcun costo aggiuntivo, di risorse finanziarie per la formazione manageriale, recuperando e utilizzando il contributo dello 0.30% versato mensilmente all’INPS come contributo obbligatorio per l’assicurazione contro la disoccupazione involontaria previsto dall’art. 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n.845, e successive modificazioni.
L’adesione permette, inoltre, di avvalersi di servizi di assistenza e supporto che il Fondo mette a loro disposizione anche attraverso le associazioni territoriali di Confapi e Federmanager.
Come aderire
I datori di lavoro interessati dovranno indicare nella “DenunciaAziendale” del flusso UNIEMENS aggregato, all’interno dell’elemento “FondoInterprof”, l’opzione “Adesione” selezionando il codice FDPI e inserendo il numero dei dirigenti interessati all’obbligo contributivo.
L’azienda che intende aderire a Fondo Dirigenti PMI e proviene da altro Fondo dovrà segnalare la revoca a tale Fondo indicando nella “DenunciaAziendale” del flusso UNIEMENS aggregato, all’interno dell’elemento “FondoInterprof” , l’opzione “REDI” e, contestualmente, selezionare nella sezione “Adesione” il codice FDPI, seguito dal numero dei dirigenti.
Mobilità tra Fondi Interprofessionali
Come disposto dalla Circolare n. 107/2009, le aziende iscritte ad un fondo interprofessionale che intendono aderire a Fondo Dirigenti PMI possono chiedere la trasferibilità di parte delle risorse maturate e versate al Fondo in precedenza scelto.
In questo caso hanno la possibilità di trasferire il 70% del totale delle somme confluite nel triennio antecedente al Fondo precedentemente scelto, al netto dell’ammontare eventualmente già utilizzato per il finanziamento dei propri piani formativi.
L’esercizio della mobilità è sottoposto alle seguenti limitazioni:
- il trasferimento delle risorse non può riguardare le aziende che, in ciascuno dei tre anni precedenti, rispondono alla definizione comunitaria di micro e piccole imprese di cui alla raccomandazione dell’Unione Europea n. 2003/361/CE ;
- l’importo da trasferire deve essere almeno pari a 3.000 euro;
- le quote oggetto di trasferimento non possono essere riferite a periodi antecedenti al 1 gennaio 2009.
Quando aderire
L’adesione può essere espressa in qualsiasi mese dell’anno. Ha validità annuale e si intende tacitamente rinnovata se non viene comunicata la revoca.
Con Circolare n. 107 del 1 ottobre 2009, d’intesa con il Ministero del Lavoro, l’INPS dispone che gli effetti finanziari e contributivi dell’adesione decorrono dal mese di competenza della “Denuncia Aziendale” (ex DM10/2) nel quale è stata inserita la sigla FDPI.